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20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Per completare il quadro dei minimali e massimali INPS per il 2012, bisogna considerare le retribuzioni convenzionali determinate per l’anno 2012 con la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2012
Le retribuzioni si applicano ai lavoratori che operano sia negli stati europei che negli stati Extra UE.
Resta da sottolineare che per coloro che hanno utilizzato in questi primi mesi del 2012 le retribuzioni convenzionali per il 2011, dovranno provvedere a determinare la maggiore base imponibile e versare la differenza entro 3 mesi dall’emissione della presente circolare.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Per completare il quadro dei minimali e massimali INPS per il 2012, bisogna considerare le retribuzioni convenzionali determinate per l’anno 2012 con la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2012
Le retribuzioni si applicano ai lavoratori che operano sia negli stati europei che negli stati Extra UE.
Resta da sottolineare che per coloro che hanno utilizzato in questi primi mesi del 2012 le retribuzioni convenzionali per il 2011, dovranno provvedere a determinare la maggiore base imponibile e versare la differenza entro 3 mesi dall’emissione della presente circolare.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Per completare il quadro dei minimali e massimali INPS per il 2012, bisogna considerare le retribuzioni convenzionali determinate per l’anno 2012 con la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2012
Le retribuzioni si applicano ai lavoratori che operano sia negli stati europei che negli stati Extra UE.
Resta da sottolineare che per coloro che hanno utilizzato in questi primi mesi del 2012 le retribuzioni convenzionali per il 2011, dovranno provvedere a determinare la maggiore base imponibile e versare la differenza entro 3 mesi dall’emissione della presente circolare.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Per completare il quadro dei minimali e massimali INPS per il 2012, bisogna considerare le retribuzioni convenzionali determinate per l’anno 2012 con la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2012
Le retribuzioni si applicano ai lavoratori che operano sia negli stati europei che negli stati Extra UE.
Resta da sottolineare che per coloro che hanno utilizzato in questi primi mesi del 2012 le retribuzioni convenzionali per il 2011, dovranno provvedere a determinare la maggiore base imponibile e versare la differenza entro 3 mesi dall’emissione della presente circolare.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Dal prossimo 1 aprile la mediazione tributaria per le controversie con l’agenzia delle enrtate diventerà obbligatoria per le liti minori (fino ad € 20.000).
La mediazione tributaria
La mediazione tributaria si presenta come un nuovo strumento deflattivo del contenzioso per le cause minori che spesso vanno ad intasare l’operato delle commissioni tributarie. Il ricorswo obbligatorrio a tale istituto farà in modo che, operando uno sconto sulle sanzioni, si possa giungere ad un accordo stragiudiziale tra fisco e contribuente.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
L’iter della mediazione tributaria
Cambia il percorso per il processo tributario relativo alle liti di valore inferiore ad € 20.000:
- L’istanza di mediazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
- in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
- Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio esamina l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
- Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o l’ufficio rigetta la proposta, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
A seguire il testo completo della circolare dell’agenzia che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Dal prossimo 1 aprile la mediazione tributaria per le controversie con l’agenzia delle enrtate diventerà obbligatoria per le liti minori (fino ad € 20.000).
La mediazione tributaria
La mediazione tributaria si presenta come un nuovo strumento deflattivo del contenzioso per le cause minori che spesso vanno ad intasare l’operato delle commissioni tributarie. Il ricorswo obbligatorrio a tale istituto farà in modo che, operando uno sconto sulle sanzioni, si possa giungere ad un accordo stragiudiziale tra fisco e contribuente.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
L’iter della mediazione tributaria
Cambia il percorso per il processo tributario relativo alle liti di valore inferiore ad € 20.000:
- L’istanza di mediazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
- in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
- Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio esamina l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
- Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o l’ufficio rigetta la proposta, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
A seguire il testo completo della circolare dell’agenzia che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Dal prossimo 1 aprile la mediazione tributaria per le controversie con l’agenzia delle enrtate diventerà obbligatoria per le liti minori (fino ad € 20.000).
La mediazione tributaria
La mediazione tributaria si presenta come un nuovo strumento deflattivo del contenzioso per le cause minori che spesso vanno ad intasare l’operato delle commissioni tributarie. Il ricorswo obbligatorrio a tale istituto farà in modo che, operando uno sconto sulle sanzioni, si possa giungere ad un accordo stragiudiziale tra fisco e contribuente.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
L’iter della mediazione tributaria
Cambia il percorso per il processo tributario relativo alle liti di valore inferiore ad € 20.000:
- L’istanza di mediazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
- in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
- Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio esamina l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
- Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o l’ufficio rigetta la proposta, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
A seguire il testo completo della circolare dell’agenzia che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Dal prossimo 1 aprile la mediazione tributaria per le controversie con l’agenzia delle enrtate diventerà obbligatoria per le liti minori (fino ad € 20.000).
La mediazione tributaria
La mediazione tributaria si presenta come un nuovo strumento deflattivo del contenzioso per le cause minori che spesso vanno ad intasare l’operato delle commissioni tributarie. Il ricorswo obbligatorrio a tale istituto farà in modo che, operando uno sconto sulle sanzioni, si possa giungere ad un accordo stragiudiziale tra fisco e contribuente.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
L’iter della mediazione tributaria
Cambia il percorso per il processo tributario relativo alle liti di valore inferiore ad € 20.000:
- L’istanza di mediazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
- in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
- Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio esamina l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
- Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o l’ufficio rigetta la proposta, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
A seguire il testo completo della circolare dell’agenzia che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria.
20
mar
2012
Author: Antonio Palmieri
In: Economia e Finanza
Dal prossimo 1 aprile la mediazione tributaria per le controversie con l’agenzia delle enrtate diventerà obbligatoria per le liti minori (fino ad € 20.000).
La mediazione tributaria
La mediazione tributaria si presenta come un nuovo strumento deflattivo del contenzioso per le cause minori che spesso vanno ad intasare l’operato delle commissioni tributarie. Il ricorswo obbligatorrio a tale istituto farà in modo che, operando uno sconto sulle sanzioni, si possa giungere ad un accordo stragiudiziale tra fisco e contribuente.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
L’iter della mediazione tributaria
Cambia il percorso per il processo tributario relativo alle liti di valore inferiore ad € 20.000:
- L’istanza di mediazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
- in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
- Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio esamina l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
- Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o l’ufficio rigetta la proposta, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
A seguire il testo completo della circolare dell’agenzia che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria.