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	<title>Bloghissimo.it - Aggregatore notizie &#187; Economia e Finanza</title>
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		<item>
		<title>Sospensione IMU 2013: a chi spetta</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/sospensione-imu-2013-a-chi-spetta.html</link>
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		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/577-sospensione-imu-2013--a-chi-spetta.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sospensione dell'IMU &#232; arrivata: come annunciato in fase di insediamento il governo Letta ha sospeso l<strong>'IMU sulla prima   casa</strong>. Si tratta di una misura provvisoria che <strong>sposta a met&#224; settembre 2013</strong> il pagamento della prima rata IMU per le   abitazioni principali ed alcune particolari categorie di immobili che vedremo pi&#249; avanti.</p>
<p><img src="/public/sospensione_IMU_2013.png" alt="Sospensione IMU 2013: illusioni" width="468" height="296" /></p>
<h2>IMU sospesa in attesa della riforma</h2>
<p>Alla base del decreto legge approvato la sospensione della prima rata dell'IMU &#232; vincolata all'attuazione della <strong>riforma   della tassazione sul patrimonio immobiliare</strong> che comprende, oltre all'IMU, anche la TARES e la deducibilit&#224; dell'IMU pagata   sugli immobili utilizzati per le attivit&#224; produttive dal reddito di impresa.</p>
<p>In caso di mancata attuazione delle riforme entro la fine di agosto la rata dell'IMU dovr&#224; essere versata entro il 16   settembre.</p>
<h2>Immobili soggetti alla sospensione dell'IMU</h2>
<p>La sospensione dell'IMU non &#232; generale e riguarda solo determinate tipologie di immobili che sono:</p>
<ul>
    <li>le <strong>abitazioni principali</strong> ad esclusione delle categorie a/1(abitazioni signorili), a/8 (ville), a/9 (castelli e palazzi   storici);</li>
    <li>unit&#224; immobiliari appartenenti a <strong>cooperative edilizie a propriet&#224; indivise;</strong></li>
    <li><strong>alloggi IACP</strong> e di enti con le medesime finalit&#224;;</li>
    <li><strong>terreni e fabbricati rurali.</strong></li>
</ul>
<p>A tale elenco sono da aggiungere le <strong>pertinenze delle abitazioni principali</strong> (in base alle norme IMU una per ogni categoria   C/2, C/6 e C/7).</p>
<h2>Proroga IMU: considerazioni</h2>
<p>Nessuna novit&#224; per le <strong>aree edificabili</strong> che dovranno essere tassate per intero fin da subito nonostante la crisi del settore   immobiliare e i valori elevati attribuiti alle aree e costantemente rivalutate dai Comuni.</p>
<p>L'esigenza di far cassa &#232; per&#242; troppo forte: che senso ha far pagare l'IMU sugli altri immobili se <strong>entro 90 giorni sar&#224;   modificata l'intera disciplina</strong>? Non poteva essere pi&#249; agevole una rivisitazione complessiva e differire il pagamento   dell'IMU per tutti?</p>
<p>Per tutelare i professionisti ed i centri di elaborazione dati interessati alla determinazione dell'IMU non era auspicabile   una proroga <strong>almeno alla fine di settembre</strong> in modo da garantire i tempi necessari per l'assimilazione delle eventuali novit&#224;   normative?</p>
<p>Questo provvedimento, sbandierato come un successo politico ed amministrativo, &#232; una farsa. L'ennesima. Ed ha gli stessi volti delle precedenti.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sospensione dell&#8217;IMU &egrave; arrivata: come annunciato in fase di insediamento il governo Letta ha sospeso l<strong>&#8216;IMU sulla prima   casa</strong>. Si tratta di una misura provvisoria che <strong>sposta a met&agrave; settembre 2013</strong> il pagamento della prima rata IMU per le   abitazioni principali ed alcune particolari categorie di immobili che vedremo pi&ugrave; avanti.</p>
<p><img src="/public/sospensione_IMU_2013.png" alt="Sospensione IMU 2013: illusioni" width="468" height="296" /></p>
<h2>IMU sospesa in attesa della riforma</h2>
<p>Alla base del decreto legge approvato la sospensione della prima rata dell&#8217;IMU &egrave; vincolata all&#8217;attuazione della <strong>riforma   della tassazione sul patrimonio immobiliare</strong> che comprende, oltre all&#8217;IMU, anche la TARES e la deducibilit&agrave; dell&#8217;IMU pagata   sugli immobili utilizzati per le attivit&agrave; produttive dal reddito di impresa.</p>
<p>In caso di mancata attuazione delle riforme entro la fine di agosto la rata dell&#8217;IMU dovr&agrave; essere versata entro il 16   settembre.</p>
<h2>Immobili soggetti alla sospensione dell&#8217;IMU</h2>
<p>La sospensione dell&#8217;IMU non &egrave; generale e riguarda solo determinate tipologie di immobili che sono:</p>
<ul>
<li>le <strong>abitazioni principali</strong> ad esclusione delle categorie a/1(abitazioni signorili), a/8 (ville), a/9 (castelli e palazzi   storici);</li>
<li>unit&agrave; immobiliari appartenenti a <strong>cooperative edilizie a propriet&agrave; indivise;</strong></li>
<li><strong>alloggi IACP</strong> e di enti con le medesime finalit&agrave;;</li>
<li><strong>terreni e fabbricati rurali.</strong></li>
</ul>
<p>A tale elenco sono da aggiungere le <strong>pertinenze delle abitazioni principali</strong> (in base alle norme IMU una per ogni categoria   C/2, C/6 e C/7).</p>
<h2>Proroga IMU: considerazioni</h2>
<p>Nessuna novit&agrave; per le <strong>aree edificabili</strong> che dovranno essere tassate per intero fin da subito nonostante la crisi del settore   immobiliare e i valori elevati attribuiti alle aree e costantemente rivalutate dai Comuni.</p>
<p>L&#8217;esigenza di far cassa &egrave; per&ograve; troppo forte: che senso ha far pagare l&#8217;IMU sugli altri immobili se <strong>entro 90 giorni sar&agrave;   modificata l&#8217;intera disciplina</strong>? Non poteva essere pi&ugrave; agevole una rivisitazione complessiva e differire il pagamento   dell&#8217;IMU per tutti?</p>
<p>Per tutelare i professionisti ed i centri di elaborazione dati interessati alla determinazione dell&#8217;IMU non era auspicabile   una proroga <strong>almeno alla fine di settembre</strong> in modo da garantire i tempi necessari per l&#8217;assimilazione delle eventuali novit&agrave;   normative?</p>
<p>Questo provvedimento, sbandierato come un successo politico ed amministrativo, &egrave; una farsa. L&#8217;ennesima. Ed ha gli stessi volti delle precedenti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Registro INI PEC per la posta elettronica certificata</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/registro-ini-pec-per-la-posta-elettronica-certificata.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/registro-ini-pec-per-la-posta-elettronica-certificata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/576-registro-ini-pec-per-la-posta-elettronica-certificata.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>La PEC rappresenter&#224; in futuro il canale ordinario di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini ma anche lo strumento per lo scambio di corrispondenza commerciale.</p>
<p>Entro la fine di giugno tutti i possessori di partita IVA dovranno <strong>comunicare al registro delle imprese</strong> il loro indirizzo di posta elettronica certificata.</p>
<p><img src="/public/elenco_ini_pec.png" alt="Ini PEC. Elenco delle caselle di posta certificata" width="467" height="227" /></p>
<h2>Un sito web con tutti gli indirizzi PEC</h2>
<p>Lo scopo della pubblica amministrazione &#232; quello di formare un <strong>registro delle caselle di posta certificata</strong> (domicilio elettronico) elettronici di tutti i contribuenti.  L'INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) dovr&#224; consentire a chiunque di reperire i recapiti telematici di professionisti ed imprese. I dati necessari per la composizione del registro saranno reperiti dal registro delle imprese (per ditte individuali e societ&#224;) e presso gli ordini professionali per i liberi professionisti.</p>
<p>Con un apposito decreto datato marzo 2013 a partire dal 10 maggio 2013 doveva essere disponibile il nuovo sito di pubblica consultazione. Trascorsi alcuni giorni dalla scadenza ancora non &#232; noto l'indirizzo al quale accedere per la consultazione delle PEC di imprese e professionisti.</p>
<p>Per la completezza dei dati relativi alle <strong>PEC delle imprese individuali</strong> sar&#224; comunque necessario attendere la fine di giugno, termine ultimo per l'attivazione delle caselle PEC.</p>
<p>L'elenco sar&#224; suddiviso in due parti scindendo le imprese dai professionisti.</p>
<h2>Come comunicare l'indirizzo PEC al registro delle imprese</h2>
<p>La procedura di comunicazione della posta elettronica certificata al registro delle imprese pu&#242; essere sintetizzata in due passaggi:</p>
<p style="text-align:center">
<!--
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//-->



</p>
<ol>
    <li>Attivazione della casella di posta elettronica certificata. Occhio alle offerte: molti certificatori offrono la casella di posta elettronica certificata gratuitamente per il primo anno!</li>
    <li>Comunicazione dell'indirizzo al registro delle imprese.</li>
</ol>
<p>Per il completamento della <a href="https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action" title="comunicare la PEC al registro delle imprese">procedura di comunicazione al registro delle imprese</a> &#232; necessario essere in possesso della firma digitale. Coloro che ancora non sono dotati di firma digitale dovranno rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati al registro delle imprese.</p>
<h2>Non valida la PEC gratuita @postacertificata.gov.it</h2>
<p>Alcuni certificatori offrono la PEC gratuita solo per il primo anno. Per gli anni successivi la PEC sar&#224; a pagamento! Queste caselle sono idonee per essere comunicate al registro delle imprese. </p>
<p>Bisogna fare attenzione alla casella di <strong>posta certificata offerta gratuitamente</strong> ai cittadini dal governo!</p>
<p>La CEC-PAC, la pubblicizzata e sbandierata <strong>PEC gratuita al cittadino</strong>, creata per agevolare la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, non &#232; idonea per essere comunicata al registro delle imprese! Questa tipologia di casella di posta elettronica &#232; idonea esclusivamente solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione dal privato cittadino!</p>
<p>Il cittadino, in quanto titolare di impresa, non pu&#242; utilizzare la PEC personale e dovr&#224; dotarsi quindi di una PEC aziendale (a pagamento) da comunicare al registro delle imprese. Inutile ridondanza!</p>
<p>La CEC-PAC resta un canale di comunicazione <strong>chiuso ed esclusivo </strong>tra Pubblica Amministrazione e cittadino: per nessuna ulteriore comunicazione &#232; possibile utilizzare questa casella di posta elettronica certificata. Per questi motivi la CEC-PAC non pu&#242; essere iscritta nel Registro Imprese.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La PEC rappresenter&agrave; in futuro il canale ordinario di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini ma anche lo strumento per lo scambio di corrispondenza commerciale.</p>
<p>Entro la fine di giugno tutti i possessori di partita IVA dovranno <strong>comunicare al registro delle imprese</strong> il loro indirizzo di posta elettronica certificata.</p>
<p><img src="/public/elenco_ini_pec.png" alt="Ini PEC. Elenco delle caselle di posta certificata" width="467" height="227" /></p>
<h2>Un sito web con tutti gli indirizzi PEC</h2>
<p>Lo scopo della pubblica amministrazione &egrave; quello di formare un <strong>registro delle caselle di posta certificata</strong> (domicilio elettronico) elettronici di tutti i contribuenti.  L&#8217;INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) dovr&agrave; consentire a chiunque di reperire i recapiti telematici di professionisti ed imprese. I dati necessari per la composizione del registro saranno reperiti dal registro delle imprese (per ditte individuali e societ&agrave;) e presso gli ordini professionali per i liberi professionisti.</p>
<p>Con un apposito decreto datato marzo 2013 a partire dal 10 maggio 2013 doveva essere disponibile il nuovo sito di pubblica consultazione. Trascorsi alcuni giorni dalla scadenza ancora non &egrave; noto l&#8217;indirizzo al quale accedere per la consultazione delle PEC di imprese e professionisti.</p>
<p>Per la completezza dei dati relativi alle <strong>PEC delle imprese individuali</strong> sar&agrave; comunque necessario attendere la fine di giugno, termine ultimo per l&#8217;attivazione delle caselle PEC.</p>
<p>L&#8217;elenco sar&agrave; suddiviso in due parti scindendo le imprese dai professionisti.</p>
<h2>Come comunicare l&#8217;indirizzo PEC al registro delle imprese</h2>
<p>La procedura di comunicazione della posta elettronica certificata al registro delle imprese pu&ograve; essere sintetizzata in due passaggi:</p>
<p>
<!--<br />
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//--></p>
<ol>
<li>Attivazione della casella di posta elettronica certificata. Occhio alle offerte: molti certificatori offrono la casella di posta elettronica certificata gratuitamente per il primo anno!</li>
<li>Comunicazione dell&#8217;indirizzo al registro delle imprese.</li>
</ol>
<p>Per il completamento della <a href="https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action" title="comunicare la PEC al registro delle imprese">procedura di comunicazione al registro delle imprese</a> &egrave; necessario essere in possesso della firma digitale. Coloro che ancora non sono dotati di firma digitale dovranno rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati al registro delle imprese.</p>
<h2>Non valida la PEC gratuita @postacertificata.gov.it</h2>
<p>Alcuni certificatori offrono la PEC gratuita solo per il primo anno. Per gli anni successivi la PEC sar&agrave; a pagamento! Queste caselle sono idonee per essere comunicate al registro delle imprese. </p>
<p>Bisogna fare attenzione alla casella di <strong>posta certificata offerta gratuitamente</strong> ai cittadini dal governo!</p>
<p>La CEC-PAC, la pubblicizzata e sbandierata <strong>PEC gratuita al cittadino</strong>, creata per agevolare la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, non &egrave; idonea per essere comunicata al registro delle imprese! Questa tipologia di casella di posta elettronica &egrave; idonea esclusivamente solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione dal privato cittadino!</p>
<p>Il cittadino, in quanto titolare di impresa, non pu&ograve; utilizzare la PEC personale e dovr&agrave; dotarsi quindi di una PEC aziendale (a pagamento) da comunicare al registro delle imprese. Inutile ridondanza!</p>
<p>La CEC-PAC resta un canale di comunicazione <strong>chiuso ed esclusivo </strong>tra Pubblica Amministrazione e cittadino: per nessuna ulteriore comunicazione &egrave; possibile utilizzare questa casella di posta elettronica certificata. Per questi motivi la CEC-PAC non pu&ograve; essere iscritta nel Registro Imprese.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Lavoro occasionale accessorio: chiarimenti</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/lavoro-occasionale-accessorio-chiarimenti.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/lavoro-occasionale-accessorio-chiarimenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/575-lavoro-occasionale-accessorio--chiarimenti.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sul lavoro occasionale accessorio abbiamo dedicato un post alcuni giorni fa: in quell'occasione ci siamo soffermati sui chiarimenti offerti dall'inps in merito alla <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/573-lavoro-occasionale-accessorio-dopo-la-riforma-fornero.asp" title="Lavoro occasionale accessorio: chiarimenti INPS">nuova disciplina del lavoro accessorio </a>in seguito alla riforma Fornero.</p>
<p>Come gi&#224; accennato, la riforma Fornero ha cercato di riordinare la disciplina che si era aggrovigliata in una serie di vincoli ed eccezioni che ne scoraggiavano l'utilizzo o che facilmente sfociavano nell'abuso: uno strumento che doveva semplificare e disciplinare piccole prestazioni difficilmente riconducibili in altre tipologie contrattuali, era diventato confusionario e complesso.</p>
<p><img src="/public/lavoro_occasionale_accessorio.png" alt="lavoro occasionale accessorio" width="468" height="296" /></p>
<h2>Cosa fare prima dell'inizio di una prestazione occasionale accessoria?</h2>
<p>Su questo punto &#232; intervenuta l'INAIL che svolge ancora un ruolo determinante in materia. Come per la previgente disciplina, anche in seguito alle modifiche apportate al lavoro occasionale accessorio dalla riforma Fornero, resta in vigore l'<strong>obbligo di comunicazione preventiva</strong>. L'INAIL richiede le seguenti informazioni:</p>
<ul>
    <li>dati anagrafici del committente</li>
    <li>la tipologia di committente</li>
    <li>il codice fiscale</li>
    <li>dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore</li>
    <li>luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione</li>
    <li>tipologia dell&#8217;attivit&#224; (codice lavorazione).</li>
</ul>
<p>Al committente permane l'obbligo di comunicare all&#8217;Inail le variazioni intervenute durante lo svolgimento della prestazione e  gli annullamenti della dichiarazione.</p>
<p>Le modalit&#224; di comunicazione all'INAIL dei dati sono differenti a seconda del <strong>canale di distribuzione dei buoni lavoro</strong> (troppo facile altrimenti!):</p>
<ul>
    <li>direttamente all&#8217;Inail &#8211; al fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06 164164, con tariffazione a carico dell&#8217;utenza chiamante) il sito www.inail.it /Sezione &#8216;Punto cliente&#8217; &#8211; per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell&#8217;Inps;</li>
    <li>direttamente all&#8217;Inps &#8211; con invio in tempo reale all&#8217;Inail cui la comunicazione &#232; destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/INAIL e le sedi INPS &#8211; per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.</li>
</ul>
<p>Gli istituti si stanno mobilitando per la semplificazione di questi adempimenti agevolando la comunicazione e lo scambio di informazioni.</p>
<p>Qui di seguito gli ulteriori i chiarimenti dell'INAIL</p>
<p></p>
<p>Per completezza di informazione in materia di lavoro occasionale accessorio, cos&#236; come modificato dalla Riforma Fornero, si pubblica in allegato anche la circolare n. 4 del 2013 con cui il ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori i chiarimenti sui nuovi aspetti del lavoro occasionale di tipo accessorio.</p>
<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul lavoro occasionale accessorio abbiamo dedicato un post alcuni giorni fa: in quell&#8217;occasione ci siamo soffermati sui chiarimenti offerti dall&#8217;inps in merito alla <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/573-lavoro-occasionale-accessorio-dopo-la-riforma-fornero.asp" title="Lavoro occasionale accessorio: chiarimenti INPS">nuova disciplina del lavoro accessorio </a>in seguito alla riforma Fornero.</p>
<p>Come gi&agrave; accennato, la riforma Fornero ha cercato di riordinare la disciplina che si era aggrovigliata in una serie di vincoli ed eccezioni che ne scoraggiavano l&#8217;utilizzo o che facilmente sfociavano nell&#8217;abuso: uno strumento che doveva semplificare e disciplinare piccole prestazioni difficilmente riconducibili in altre tipologie contrattuali, era diventato confusionario e complesso.</p>
<p><img src="/public/lavoro_occasionale_accessorio.png" alt="lavoro occasionale accessorio" width="468" height="296" /></p>
<h2>Cosa fare prima dell&#8217;inizio di una prestazione occasionale accessoria?</h2>
<p>Su questo punto &egrave; intervenuta l&#8217;INAIL che svolge ancora un ruolo determinante in materia. Come per la previgente disciplina, anche in seguito alle modifiche apportate al lavoro occasionale accessorio dalla riforma Fornero, resta in vigore l&#8217;<strong>obbligo di comunicazione preventiva</strong>. L&#8217;INAIL richiede le seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>dati anagrafici del committente</li>
<li>la tipologia di committente</li>
<li>il codice fiscale</li>
<li>dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore</li>
<li>luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione</li>
<li>tipologia dell&rsquo;attivit&agrave; (codice lavorazione).</li>
</ul>
<p>Al committente permane l&#8217;obbligo di comunicare all&rsquo;Inail le variazioni intervenute durante lo svolgimento della prestazione e  gli annullamenti della dichiarazione.</p>
<p>Le modalit&agrave; di comunicazione all&#8217;INAIL dei dati sono differenti a seconda del <strong>canale di distribuzione dei buoni lavoro</strong> (troppo facile altrimenti!):</p>
<ul>
<li>direttamente all&rsquo;Inail &ndash; al fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06 164164, con tariffazione a carico dell&rsquo;utenza chiamante) il sito www.inail.it /Sezione &lsquo;Punto cliente&rsquo; &ndash; per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell&rsquo;Inps;</li>
<li>direttamente all&rsquo;Inps &ndash; con invio in tempo reale all&rsquo;Inail cui la comunicazione &egrave; destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/INAIL e le sedi INPS &ndash; per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.</li>
</ul>
<p>Gli istituti si stanno mobilitando per la semplificazione di questi adempimenti agevolando la comunicazione e lo scambio di informazioni.</p>
<p>Qui di seguito gli ulteriori i chiarimenti dell&#8217;INAIL</p>
</p>
<p>Per completezza di informazione in materia di lavoro occasionale accessorio, cos&igrave; come modificato dalla Riforma Fornero, si pubblica in allegato anche la circolare n. 4 del 2013 con cui il ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori i chiarimenti sui nuovi aspetti del lavoro occasionale di tipo accessorio.</p></p>
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		</item>
		<item>
		<title>SpecialCash Postepay il mini prestito personale di Poste Italiane</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/specialcash-postepay-il-mini-prestito-personale-di-poste-italiane.html</link>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Vademecum riforma Fornero</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/vademecum-riforma-fornero.html</link>
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		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/574-vademecum-riforma-fornero.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in una circolare un <strong>vademecum sulla riforma Fornero</strong> rivolto agli ispettori e a tutti coloro che operano sul mercato del lavoro per chiarire alcuni punti della riforma.</p>
<p><img src="/public/vademecum_riforma_fornero.png" alt="istruzioni nel vademecum sulla riforma Fornero" width="468" height="296" /></p>
<ul>
    <li>Molti i punti trattati dalla riforma con particolare riferimento a:</li>
    <li>lavoro a tempo determinato</li>
    <li>Collaborazioni a progetto</li>
</ul>
<h2>Il contratto a tempo determinato</h2>
<p>Il vademecum si sofferma sul nuovo<strong> contratto a tempo determinato acausale</strong> per il quale si ribadisce che:</p>
<ol>
    <li>non pu&#242; avere durata superiore ai 12 mesi;</li>
    <li>se sottoscritto per un periodo inferiore non pu&#242; essere riproposto per il raggiungimento dei 12 mesi per lo stesso lavoratore;</li>
    <li>&#232; consentita la proroga di fatto usufruendo dei periodi cuscinetto di 30 giorni (per contratti inferiori ai 6 mesi) e di 50 giorni (per i contratti superiori ai 6 mesi) raggiungendo quindi una durata massima di 12 mesi e 50 giorni;</li>
    <li>il rispetto degli intervalli di 60/90 giorni vale per <strong>ogni contratto a tempo determinato</strong> (anche per sostituzione);</li>
    <li>la trasformazioni in contratto a tempo indeterminato non opera per il superamento dei 36 mesi in caso di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato;</li>
    <li>il contratto intermittente non &#232; utilizzabile per aggirare gli intervalli temporali di 60/90 giorni</li>
</ol>
<h2>Apprendistato</h2>
<p>Il vademecum si sofferma sull'apprendistato e sulla mancanza del libretto formativo dell'apprendista che pu&#242; essere sostituito con l'annotazione su un registro del datore di lavoro. Le sanzioni connesse a violazioni sulla presenza del tutor sono solo di natura amministrativa e non hanno effetti automatici sul rapporto di apprendistato</p>
<h2>Le collaborazioni a progetto</h2>
<p>Ulteriori chiarimenti arrivano in tema di collaborazioni a progetto per le quali si ribadisce la fondamentale importanza di uno specifico <strong>progetto collegato ad un risultato finale valutabile</strong> oggettivamente. Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore ed il compenso deve essere erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale e congruo rispetto al contratto collettivo di riferimento.</p>
<p>Qui di seguito il vademecum sulla riforma Fornero con gli altri punti affrontati:</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in una circolare un <strong>vademecum sulla riforma Fornero</strong> rivolto agli ispettori e a tutti coloro che operano sul mercato del lavoro per chiarire alcuni punti della riforma.</p>
<p><img src="/public/vademecum_riforma_fornero.png" alt="istruzioni nel vademecum sulla riforma Fornero" width="468" height="296" /></p>
<ul>
<li>Molti i punti trattati dalla riforma con particolare riferimento a:</li>
<li>lavoro a tempo determinato</li>
<li>Collaborazioni a progetto</li>
</ul>
<h2>Il contratto a tempo determinato</h2>
<p>Il vademecum si sofferma sul nuovo<strong> contratto a tempo determinato acausale</strong> per il quale si ribadisce che:</p>
<ol>
<li>non pu&ograve; avere durata superiore ai 12 mesi;</li>
<li>se sottoscritto per un periodo inferiore non pu&ograve; essere riproposto per il raggiungimento dei 12 mesi per lo stesso lavoratore;</li>
<li>&egrave; consentita la proroga di fatto usufruendo dei periodi cuscinetto di 30 giorni (per contratti inferiori ai 6 mesi) e di 50 giorni (per i contratti superiori ai 6 mesi) raggiungendo quindi una durata massima di 12 mesi e 50 giorni;</li>
<li>il rispetto degli intervalli di 60/90 giorni vale per <strong>ogni contratto a tempo determinato</strong> (anche per sostituzione);</li>
<li>la trasformazioni in contratto a tempo indeterminato non opera per il superamento dei 36 mesi in caso di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato;</li>
<li>il contratto intermittente non &egrave; utilizzabile per aggirare gli intervalli temporali di 60/90 giorni</li>
</ol>
<h2>Apprendistato</h2>
<p>Il vademecum si sofferma sull&#8217;apprendistato e sulla mancanza del libretto formativo dell&#8217;apprendista che pu&ograve; essere sostituito con l&#8217;annotazione su un registro del datore di lavoro. Le sanzioni connesse a violazioni sulla presenza del tutor sono solo di natura amministrativa e non hanno effetti automatici sul rapporto di apprendistato</p>
<h2>Le collaborazioni a progetto</h2>
<p>Ulteriori chiarimenti arrivano in tema di collaborazioni a progetto per le quali si ribadisce la fondamentale importanza di uno specifico <strong>progetto collegato ad un risultato finale valutabile</strong> oggettivamente. Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore ed il compenso deve essere erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale e congruo rispetto al contratto collettivo di riferimento.</p>
<p>Qui di seguito il vademecum sulla riforma Fornero con gli altri punti affrontati:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/vademecum-riforma-fornero.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Lavoro occasionale accessorio dopo la riforma Fornero</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/lavoro-occasionale-accessorio-dopo-la-riforma-fornero.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/lavoro-occasionale-accessorio-dopo-la-riforma-fornero.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/573-lavoro-occasionale-accessorio-dopo-la-riforma-fornero.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>In merito alla nuova disciplina del <strong>lavoro occasionale di tipo accessorio</strong> &#232; intervenuta l'INPS che con la circ. 29.3.2013 n. 49,  ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina in riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero.</p>
<p><img src="/public/lavoro_occasionale_accessorio.png" alt="Il lavoro occasionale accessorio dopo la riforma fornero" width="468" height="296" /></p>
<p>Il lavoro occasionale accessorio &#232; stato &#232; inteso come l'insieme di quelle <em>attivit&#224; meramente occasionali che non danno luogo a compensi superiori ad &#8364; 5000,00</em> con riferimento alla totalit&#224; di committenti.</p>
<h2>Nessuna limitazione soggettiva</h2>
<p>Prima della riforma l'applicazione del lavoro occasionale accessorio era diventato un percorso ad ostacoli tra soggetti che avevano accesso ed altri che dovevano essere esclusi con margini non sempre netti ed evidenti.</p>
<p>L'INPS si sofferma sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio che ora non prevede limiti di carattere soggettivo, n&#233; oggettivo (con l'eccezione del settore agricolo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico.</p>
<h2>Le caratteristiche dei nuovi buoni lavoro</h2>
<p>In merito alle <strong>caratteristiche dei nuovi buoni lavoro</strong> l'INPS precisa quanto gi&#224; affermato dal Ministero del lavoro. Essi devono intendersi:</p>
<ul>
    <li>orari</li>
    <li>numerati progressivamente</li>
    <li>datati</li>
</ul>
<p>Si resta in attesa della definizione di nuove modalit&#224; di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.</p>
<h2>I Prestatori di lavoro accessorio</h2>
<p>Il lavoro accessorio pu&#242; ora essere utilizzato per ogni tipo di attivit&#224; e con qualsiasi soggetto. L'INPS per&#242; precisa che:</p>
<ul>
    <li>l'impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, &#232; consentito solo il sabato e la domenica e durante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);</li>
    <li>i pensionati che possono accedere al lavoro accessorio devono essere titolari di trattamenti pensionistici che consentono lo svolgimento di un'attivit&#224; lavorativa (sono da escludere i titolari di trattamento di inabilit&#224;);</li>
    <li>il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l'anno 2013, la possibilit&#224; di impiegare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;</li>
    <li>&#232; prevista l'inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;</li>
    <li>in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, &#232; necessaria la richiesta di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di &#34;tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali &#232; previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso&#34;.</li>
</ul>
<h2>I Committenti di lavoro accessorio</h2>
<p>In merito ai committenti la circolare definisce</p>
<ul>
    <li><em>imprenditori commerciali</em> a cui possono essere ricondotti soggetti (persona fisica e giuridica) che operi su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi;</li>
    <li>per committenti <em>professionisti</em> si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell'Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;</li>
    <li>le imprese familiari rientrano nel regime previsto per &#34;imprenditori commerciali&#34; e &#34;professionisti&#34;</li>
    <li>ai committenti pubblici &#232; richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilit&#224; interno.</li>
</ul>
<p>Alcune condizioni specifiche sono riservate al settore agricolo, si distingue tra:</p>
<ul>
    <li>le aziende con volume d'affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio &#232; consentito soltanto per le attivit&#224; agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l'utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);</li>
    <li>i produttori agricoli con volume d'affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attivit&#224; agricola, anche non stagionale, con qualsiasi tipologia di prestatore, purch&#233; non sia stato iscritto, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</li>
</ul>
<h2>I nuovi limiti economici per il lavoro occasionale accessorio</h2>
<p>Ai fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, &#232; previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:</p>
<ul>
    <li>nella generalit&#224; dei casi (ivi compreso l'impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalit&#224; dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;</li>
    <li>in caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, anche all'ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;</li>
    <li>per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sala rio o di sostegno al reddito, il limite &#232; fissato a 3.000,00 euro per anno solare da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000,00 euro lordi.</li>
</ul>
<p>Proprio in merito ai limiti economici l'INPS annuncia nuove procedure per il controllo del superamento dei limiti che con la nuova disciplina sono molto pi&#249; stringenti.</p>
<p>Qui di seguito la corposa circolare INPS con le nuove disposizioni in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio.</p>
<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In merito alla nuova disciplina del <strong>lavoro occasionale di tipo accessorio</strong> &egrave; intervenuta l&#8217;INPS che con la circ. 29.3.2013 n. 49,  ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina in riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero.</p>
<p><img src="/public/lavoro_occasionale_accessorio.png" alt="Il lavoro occasionale accessorio dopo la riforma fornero" width="468" height="296" /></p>
<p>Il lavoro occasionale accessorio &egrave; stato &egrave; inteso come l&#8217;insieme di quelle <em>attivit&agrave; meramente occasionali che non danno luogo a compensi superiori ad &euro; 5000,00</em> con riferimento alla totalit&agrave; di committenti.</p>
<h2>Nessuna limitazione soggettiva</h2>
<p>Prima della riforma l&#8217;applicazione del lavoro occasionale accessorio era diventato un percorso ad ostacoli tra soggetti che avevano accesso ed altri che dovevano essere esclusi con margini non sempre netti ed evidenti.</p>
<p>L&#8217;INPS si sofferma sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio che ora non prevede limiti di carattere soggettivo, n&eacute; oggettivo (con l&#8217;eccezione del settore agricolo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico.</p>
<h2>Le caratteristiche dei nuovi buoni lavoro</h2>
<p>In merito alle <strong>caratteristiche dei nuovi buoni lavoro</strong> l&#8217;INPS precisa quanto gi&agrave; affermato dal Ministero del lavoro. Essi devono intendersi:</p>
<ul>
<li>orari</li>
<li>numerati progressivamente</li>
<li>datati</li>
</ul>
<p>Si resta in attesa della definizione di nuove modalit&agrave; di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.</p>
<h2>I Prestatori di lavoro accessorio</h2>
<p>Il lavoro accessorio pu&ograve; ora essere utilizzato per ogni tipo di attivit&agrave; e con qualsiasi soggetto. L&#8217;INPS per&ograve; precisa che:</p>
<ul>
<li>l&#8217;impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, &egrave; consentito solo il sabato e la domenica e durante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);</li>
<li>i pensionati che possono accedere al lavoro accessorio devono essere titolari di trattamenti pensionistici che consentono lo svolgimento di un&#8217;attivit&agrave; lavorativa (sono da escludere i titolari di trattamento di inabilit&agrave;);</li>
<li>il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l&#8217;anno 2013, la possibilit&agrave; di impiegare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;</li>
<li>&egrave; prevista l&#8217;inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;</li>
<li>in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, &egrave; necessaria la richiesta di autorizzazione all&#8217;Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di &quot;tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d&#8217;ufficio, per i quali &egrave; previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso&quot;.</li>
</ul>
<h2>I Committenti di lavoro accessorio</h2>
<p>In merito ai committenti la circolare definisce</p>
<ul>
<li><em>imprenditori commerciali</em> a cui possono essere ricondotti soggetti (persona fisica e giuridica) che operi su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi;</li>
<li>per committenti <em>professionisti</em> si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell&#8217;Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;</li>
<li>le imprese familiari rientrano nel regime previsto per &quot;imprenditori commerciali&quot; e &quot;professionisti&quot;</li>
<li>ai committenti pubblici &egrave; richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l&#8217;osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilit&agrave; interno.</li>
</ul>
<p>Alcune condizioni specifiche sono riservate al settore agricolo, si distingue tra:</p>
<ul>
<li>le aziende con volume d&#8217;affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio &egrave; consentito soltanto per le attivit&agrave; agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l&#8217;utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);</li>
<li>i produttori agricoli con volume d&#8217;affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attivit&agrave; agricola, anche non stagionale, con qualsiasi tipologia di prestatore, purch&eacute; non sia stato iscritto, nell&#8217;anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</li>
</ul>
<h2>I nuovi limiti economici per il lavoro occasionale accessorio</h2>
<p>Ai fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, &egrave; previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:</p>
<ul>
<li>nella generalit&agrave; dei casi (ivi compreso l&#8217;impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalit&agrave; dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;</li>
<li>in caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, anche all&#8217;ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;</li>
<li>per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sala rio o di sostegno al reddito, il limite &egrave; fissato a 3.000,00 euro per anno solare da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000,00 euro lordi.</li>
</ul>
<p>Proprio in merito ai limiti economici l&#8217;INPS annuncia nuove procedure per il controllo del superamento dei limiti che con la nuova disciplina sono molto pi&ugrave; stringenti.</p>
<p>Qui di seguito la corposa circolare INPS con le nuove disposizioni in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio.</p></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Server cloud e VPS</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/server-cloud-e-vps.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/server-cloud-e-vps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmine Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/572-server-cloud-e-vps.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>La&#160;<strong>Cloud VPS</strong>, Virtual Private Server,  &#232; un sistema raccomandabile, privo di pericoli e protetto, fondato sul web e al quale le aziende possono avere accessibilit&#224;  da qualunque luogo con dei server adeguati e con un browser web  e <strong>contenendo il budget</strong> dal momento che usano solo minime risorse.</p>
<p><img src="/public/server_cloud_vps.png" alt="Immagini server e cloud VPS" width="468" height="296" /></p>
<h2>Cloud VPS</h2>
<p>Tali sistemi possono essere utilizzati in una soluzione di <strong>desaster recovery</strong>. Con i sistemi VPS cloud, i proprietari di piccole e medie imprese non sono costretti a firmare dei contratti, giungendo  ad una massima flessibilit&#224; per la gestione di sistemi virtuali. Diverse aziende usufruiscono del servizio VPS cloud per sistemi di storage.</p>
<p>I file che vengono inseriti all&#8217;interno di questa nuvola, vengono poi copiati su pi&#249; server differenti; per questo presupposto tale processo dona un&#8217;alta tutela per i dati che vengono catalogati. La cloud VPS possiede possibilit&#224; tali da non consentire uno sovraccarico di file in un server. Affinche un servizio di <strong>hosting VPS</strong> sia credibile, si ha la necessit&#224; di esaminare che i suoi rapporti siano crittografati a 256 bit o a tecnologia SSL superiore.</p>
<p><strong>Server Dedicati</strong></p>
<p>Al contrario un <strong>server dedicato</strong> &#232; in pratica  il noleggio di un server che si trova concretamente  collocato in un hosting provider, &#232; una apparecchiatura non condivisibile con altri consumatori, &#232; ad uso riservato a differenza di ci&#242; che accade di consueto.</p>
<p>I <a href="http://www.dade2.net/it/server-dedicati/" title="server dedicati">server dedicati</a> hanno un prezzo pi&#249; alto rispetto alle <a href="//www.dade2.net/it/cloud-vps/&#34;" title="&#8221;cloud">cloud VPS</a> e tali prezzi derivano dalle peculiarit&#224; del server dedicato, le quali, possono mutare a seconda del server  e  anche in base al sistema operativo sul quale far ruotare il servizio web e dalla ram, dall&#8217; hard disk e dal cpu.</p>
<p>Qualsiasi server dedicato da la opportunit&#224; di ricevere pi&#249; siti web. Il server dedicato pu&#242; essere completamente connesso e configurato in modo remoto e quindi non c&#8217;&#232; necessit&#224; di giungere fisicamente al proprio hosting provider. Con il  contratto di noleggio si ricevono segnalazioni riguardo tutti i servizi di controllo per le eventualit&#224; pertinenti al server dedicato e con i relativi  tempi massimi per acquisire l&#8217;intervento e per  la durata di questo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La&nbsp;<strong>Cloud VPS</strong>, Virtual Private Server,  &egrave; un sistema raccomandabile, privo di pericoli e protetto, fondato sul web e al quale le aziende possono avere accessibilit&agrave;  da qualunque luogo con dei server adeguati e con un browser web  e <strong>contenendo il budget</strong> dal momento che usano solo minime risorse.</p>
<p><img src="/public/server_cloud_vps.png" alt="Immagini server e cloud VPS" width="468" height="296" /></p>
<h2>Cloud VPS</h2>
<p>Tali sistemi possono essere utilizzati in una soluzione di <strong>desaster recovery</strong>. Con i sistemi VPS cloud, i proprietari di piccole e medie imprese non sono costretti a firmare dei contratti, giungendo  ad una massima flessibilit&agrave; per la gestione di sistemi virtuali. Diverse aziende usufruiscono del servizio VPS cloud per sistemi di storage.</p>
<p>I file che vengono inseriti all&rsquo;interno di questa nuvola, vengono poi copiati su pi&ugrave; server differenti; per questo presupposto tale processo dona un&rsquo;alta tutela per i dati che vengono catalogati. La cloud VPS possiede possibilit&agrave; tali da non consentire uno sovraccarico di file in un server. Affinche un servizio di <strong>hosting VPS</strong> sia credibile, si ha la necessit&agrave; di esaminare che i suoi rapporti siano crittografati a 256 bit o a tecnologia SSL superiore.</p>
<p><strong>Server Dedicati</strong></p>
<p>Al contrario un <strong>server dedicato</strong> &egrave; in pratica  il noleggio di un server che si trova concretamente  collocato in un hosting provider, &egrave; una apparecchiatura non condivisibile con altri consumatori, &egrave; ad uso riservato a differenza di ci&ograve; che accade di consueto.</p>
<p>I <a href="http://www.dade2.net/it/server-dedicati/" title="server dedicati">server dedicati</a> hanno un prezzo pi&ugrave; alto rispetto alle <a href="//www.dade2.net/it/cloud-vps/&quot;" title="&rdquo;cloud">cloud VPS</a> e tali prezzi derivano dalle peculiarit&agrave; del server dedicato, le quali, possono mutare a seconda del server  e  anche in base al sistema operativo sul quale far ruotare il servizio web e dalla ram, dall&rsquo; hard disk e dal cpu.</p>
<p>Qualsiasi server dedicato da la opportunit&agrave; di ricevere pi&ugrave; siti web. Il server dedicato pu&ograve; essere completamente connesso e configurato in modo remoto e quindi non c&rsquo;&egrave; necessit&agrave; di giungere fisicamente al proprio hosting provider. Con il  contratto di noleggio si ricevono segnalazioni riguardo tutti i servizi di controllo per le eventualit&agrave; pertinenti al server dedicato e con i relativi  tempi massimi per acquisire l&rsquo;intervento e per  la durata di questo.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Patrimoniali estere IVIE e IVAFE: i codici tributo per il 2013</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/patrimoniali-estere-ivie-e-ivafe-i-codici-tributo-per-il-2013.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/patrimoniali-estere-ivie-e-ivafe-i-codici-tributo-per-il-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/570-patrimoniali-estere-ivie-e-ivafe--i-codici-tributo-per-il-2013.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con l'introduzione del meccanismo degli <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/545-patrimoniali-estere--ivie-e-ivafe-modificate.asp" title="modificate le patrimoniali estere IVIE e IVAFE con l'introduzione degli acconti">acconti per le patrimoniali estere</a> si &#233; reso necessario un <strong>aggiornamento dei codici tributo</strong> per il versamento delle IVIE (imposta valore immobili esteri) e dell'IVAFE (imposta valore attivit&#224; finanziarie estere).</p>
<p><img src="/public/patrimoniali estere.png" alt="le patrimoniali estere su immobili e attivit&#224; finanziarie" width="468" height="296" /></p>
<h2>Gli acconti delle patrimoniali estere</h2>
<p>La partenza ritardata di un anno dell&#8217;Ivie e dell&#8217;Ivafe che lo Stato ha provveduto ad incassare come <strong>acconti per il 2012</strong>.</p>
<p>L'agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013, ha  <strong>aggiornato i codici tributo</strong> gi&#224; istituiti e all'introduzione dei codici per il versamento degli acconti.</p>
<p>Di seguito il riepilogo dei codici tributo con le definizioni aggiornate:</p>
<ul>
    <li>4041 denominato &#8220;Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif.,</li>
    <li>dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO&#8221; 4042 denominato &#8220;Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ&#224; fiduciarie &#8211; SALDO&#8221;</li>
    <li>4043 denominato &#8220;Imposta sul valore delle attivit&#224; finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; SALDO&#8221;.</li>
</ul>
<h2>I codici tributo introdotti</h2>
<p>Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell&#8217;Ivie e dell&#8217;Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E istituisce i seguenti codici tributo:</p>
<ul>
    <li>4044 denominato &#8220;Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; ACCONTO PRIMA RATA&#8221;</li>
    <li>4045 denominato &#8220;Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE&#8221;</li>
    <li>4046 denominato &#8220;Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ&#224; fiduciarie &#8211; ACCONTO&#8221;</li>
    <li>4047 denominato &#8220;Imposta sul valore delle attivit&#224; finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; ACCONTO PRIMA RATA&#8221;</li>
    <li>4048 denominato &#8220;Imposta sul valore delle attivit&#224; finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE&#8221;.</li>
</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;introduzione del meccanismo degli <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/545-patrimoniali-estere--ivie-e-ivafe-modificate.asp" title="modificate le patrimoniali estere IVIE e IVAFE con l'introduzione degli acconti">acconti per le patrimoniali estere</a> si &eacute; reso necessario un <strong>aggiornamento dei codici tributo</strong> per il versamento delle IVIE (imposta valore immobili esteri) e dell&#8217;IVAFE (imposta valore attivit&agrave; finanziarie estere).</p>
<p><img src="/public/patrimoniali estere.png" alt="le patrimoniali estere su immobili e attivit&agrave; finanziarie" width="468" height="296" /></p>
<h2>Gli acconti delle patrimoniali estere</h2>
<p>La partenza ritardata di un anno dell&rsquo;Ivie e dell&rsquo;Ivafe che lo Stato ha provveduto ad incassare come <strong>acconti per il 2012</strong>.</p>
<p>L&#8217;agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013, ha  <strong>aggiornato i codici tributo</strong> gi&agrave; istituiti e all&#8217;introduzione dei codici per il versamento degli acconti.</p>
<p>Di seguito il riepilogo dei codici tributo con le definizioni aggiornate:</p>
<ul>
<li>4041 denominato &ldquo;Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif.,</li>
<li>dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; SALDO&rdquo; 4042 denominato &ldquo;Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; Societ&agrave; fiduciarie &ndash; SALDO&rdquo;</li>
<li>4043 denominato &ldquo;Imposta sul valore delle attivit&agrave; finanziarie detenute all&#8217;estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &ndash; SALDO&rdquo;.</li>
</ul>
<h2>I codici tributo introdotti</h2>
<p>Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell&rsquo;Ivie e dell&rsquo;Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E istituisce i seguenti codici tributo:</p>
<ul>
<li>4044 denominato &ldquo;Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &ndash; ACCONTO PRIMA RATA&rdquo;</li>
<li>4045 denominato &ldquo;Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE&rdquo;</li>
<li>4046 denominato &ldquo;Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; Societ&agrave; fiduciarie &ndash; ACCONTO&rdquo;</li>
<li>4047 denominato &ldquo;Imposta sul valore delle attivit&agrave; finanziarie detenute all&#8217;estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &ndash; ACCONTO PRIMA RATA&rdquo;</li>
<li>4048 denominato &ldquo;Imposta sul valore delle attivit&agrave; finanziarie detenute all&#8217;estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &ndash; ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE&rdquo;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>IMU 2013: scadenza dichiarazione e aliquote</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/imu-2013-scadenza-dichiarazione-e-aliquote.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/imu-2013-scadenza-dichiarazione-e-aliquote.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/569-imu-2013--scadenza-dichiarazione-e-aliquote.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime <strong>modifiche legislative alla disciplina IMU</strong> per rendere pi&#249; agevole il compito dei contribuenti.</p>
<p><img src="/public/dichiarazione_imu.png" alt="Dichiarazione IMU il modello 2013" width="468" height="296" /></p>
<h2>Risoluzioni IMU 2013</h2>
<p>La <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/567-imu-2013--primi-chiarimenti-operativi.asp" title="IMU primi chiarimenti operativi 2013">risoluzione n. 5 del DEF</a> ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell'acconto.</p>
<p>La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.</p>
<h2>I termini per la dichiarazione IMU 2013</h2>
<p>Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la <strong>presentazione della dichiarazione Imu</strong>.</p>
<p>Con il decreto legge 85 &#233; stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un'<strong>unica scadenza annuale</strong>. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell'obbligo di dichiarazione,  con le nuove disposizioni &#233; possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno.  Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un'unica scadenza per l'assolvimento dell'obbligo.</p>
<h2>Validit&#224; delle aliquote Imu 2013</h2>
<p><em>L'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonch&#233; dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.</em></p>
<p>Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio.  Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata &#232; determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente.</p>
<p>La seconda scadenza per i comuni &#233; il 9 novembre per l'invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre.  In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data <em>si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.</em></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime <strong>modifiche legislative alla disciplina IMU</strong> per rendere pi&ugrave; agevole il compito dei contribuenti.</p>
<p><img src="/public/dichiarazione_imu.png" alt="Dichiarazione IMU il modello 2013" width="468" height="296" /></p>
<h2>Risoluzioni IMU 2013</h2>
<p>La <a href="http://www.codiceazienda.it/public/articoli/567-imu-2013--primi-chiarimenti-operativi.asp" title="IMU primi chiarimenti operativi 2013">risoluzione n. 5 del DEF</a> ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell&#8217;acconto.</p>
<p>La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.</p>
<h2>I termini per la dichiarazione IMU 2013</h2>
<p>Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la <strong>presentazione della dichiarazione Imu</strong>.</p>
<p>Con il decreto legge 85 &eacute; stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un&#8217;<strong>unica scadenza annuale</strong>. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l&#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell&#8217;obbligo di dichiarazione,  con le nuove disposizioni &eacute; possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno.  Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un&#8217;unica scadenza per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo.</p>
<h2>Validit&agrave; delle aliquote Imu 2013</h2>
<p><em>L&#8217;efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonch&eacute; dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.</em></p>
<p>Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio.  Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata &egrave; determinato in misura pari al 50% dell&#8217;IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>La seconda scadenza per i comuni &eacute; il 9 novembre per l&#8217;invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre.  In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data <em>si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell&#8217;anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l&#8217;anno precedente.</em></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La visura catastale</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/la-visura-catastale.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/politica-e-costume/economia-e-finanza/la-visura-catastale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Palmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codiceazienda.it/public/articoli/568-la-visura-catastale.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per comprare casa senza rischi &#232; vivamente consigliabile chiedere una <strong>visura catastale dell&#8217;immobile</strong> che avete intenzione di acquistare.</p>
<p><img src="/public/visura_catastale.png" alt="Esempio di visura catastale" width="468" height="296" /></p>
<p>La <a href="http://www.homeonline.it/visura_catastale" target="_blank" title="visura catastale">visura catastale</a> &#232; infatti un documento grazie al quale potete ottenere tutte le informazioni relative ad un bene immobiliare come ad esempio il suo effettivo valore e  le condizioni giuridiche attinenti ad esso, analizzando  anche  la similarit&#224; tra lo stato effettivo della casa ed i grafici in vigore al Comune.</p>
<p>Con la pretesa di una visura catastale acquisirete le planimetrie, la mappa catastale, i dati reddituali dei beni immobili e di tutti i terreni per il pagamento dell&#8217;IMU ed anche gli atti di perfezionamento catastale. Il Catasto &#232; amministrato  dall&#8217;Agenzia del Territorio e non &#232; probatorio, in altre parole   ai  fini di una negoziazione, o nei termini di una qualunque contestazione, il catasto non deve essere interpellato.</p>
<h2>La richiesta telematica della visura catastale</h2>
<p>Oggi si ha la possibilit&#224; di evitare le lunghe  e fastidiose file al Catasto e quindi collegarsi ad internet consultando siti web specifici e ben strutturati, grazie ai quali &#232; possibile ottenere il <strong>tipo di visura richiesta</strong> introducendo i dati di identificazione  catastale e cio&#232; la sezione, il Comune, ecc.. , la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile e il vostro codice fiscale nei campi di ricerca del modello predefinito.</p>
<h2>Le visure ipotecarie e camerali</h2>
<p>E&#8217; eventualmente possibile domandare  anche altre variet&#224; di  visure ognuna delle quali &#232; ottenibile collegandosi  ad internet. Sareste in grado, di conseguenza, anche di chiedere  la  visura camerale che &#232; un atto che conduce di nuovo ai dati attinenti ad una azienda cos&#236; come esce dal Registro delle Imprese conservato dalla Camera di Commercio.</p>
<p>All'opposto la visura ipotecaria  &#232; concretizzabile sia su un soggetto che su un appartamento. Le visure ipotecarie, contrariamente a  quelle catastali, non hanno la convenienza di essere acquisite con un&#8217; unica ricerca nazionale ma si deve necessariamente mettere in pratica un'analisi di confronto di ogni singola Conservatoria.</p>
<p>Ricordate quindi alla Visura catastale prima di azzardarvi nell&#8217;acquisto di un immobile, in tal modo potrete beneficiare della casa dei vostri desideri in maniera tranquilla.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per comprare casa senza rischi &egrave; vivamente consigliabile chiedere una <strong>visura catastale dell&rsquo;immobile</strong> che avete intenzione di acquistare.</p>
<p><img src="/public/visura_catastale.png" alt="Esempio di visura catastale" width="468" height="296" /></p>
<p>La <a href="http://www.homeonline.it/visura_catastale" title="visura catastale">visura catastale</a> &egrave; infatti un documento grazie al quale potete ottenere tutte le informazioni relative ad un bene immobiliare come ad esempio il suo effettivo valore e  le condizioni giuridiche attinenti ad esso, analizzando  anche  la similarit&agrave; tra lo stato effettivo della casa ed i grafici in vigore al Comune.</p>
<p>Con la pretesa di una visura catastale acquisirete le planimetrie, la mappa catastale, i dati reddituali dei beni immobili e di tutti i terreni per il pagamento dell&rsquo;IMU ed anche gli atti di perfezionamento catastale. Il Catasto &egrave; amministrato  dall&rsquo;Agenzia del Territorio e non &egrave; probatorio, in altre parole   ai  fini di una negoziazione, o nei termini di una qualunque contestazione, il catasto non deve essere interpellato.</p>
<h2>La richiesta telematica della visura catastale</h2>
<p>Oggi si ha la possibilit&agrave; di evitare le lunghe  e fastidiose file al Catasto e quindi collegarsi ad internet consultando siti web specifici e ben strutturati, grazie ai quali &egrave; possibile ottenere il <strong>tipo di visura richiesta</strong> introducendo i dati di identificazione  catastale e cio&egrave; la sezione, il Comune, ecc.. , la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile e il vostro codice fiscale nei campi di ricerca del modello predefinito.</p>
<h2>Le visure ipotecarie e camerali</h2>
<p>E&rsquo; eventualmente possibile domandare  anche altre variet&agrave; di  visure ognuna delle quali &egrave; ottenibile collegandosi  ad internet. Sareste in grado, di conseguenza, anche di chiedere  la  visura camerale che &egrave; un atto che conduce di nuovo ai dati attinenti ad una azienda cos&igrave; come esce dal Registro delle Imprese conservato dalla Camera di Commercio.</p>
<p>All&#8217;opposto la visura ipotecaria  &egrave; concretizzabile sia su un soggetto che su un appartamento. Le visure ipotecarie, contrariamente a  quelle catastali, non hanno la convenienza di essere acquisite con un&rsquo; unica ricerca nazionale ma si deve necessariamente mettere in pratica un&#8217;analisi di confronto di ogni singola Conservatoria.</p>
<p>Ricordate quindi alla Visura catastale prima di azzardarvi nell&rsquo;acquisto di un immobile, in tal modo potrete beneficiare della casa dei vostri desideri in maniera tranquilla.</p>
]]></content:encoded>
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