La sospensione dell’IMU è arrivata: come annunciato in fase di insediamento il governo Letta ha sospeso l‘IMU sulla prima casa. Si tratta di una misura provvisoria che sposta a metà settembre 2013 il pagamento della prima rata IMU per le abitazioni principali ed alcune particolari categorie di immobili che vedremo più avanti.

Alla base del decreto legge approvato la sospensione della prima rata dell’IMU è vincolata all’attuazione della riforma della tassazione sul patrimonio immobiliare che comprende, oltre all’IMU, anche la TARES e la deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili utilizzati per le attività produttive dal reddito di impresa.
In caso di mancata attuazione delle riforme entro la fine di agosto la rata dell’IMU dovrà essere versata entro il 16 settembre.
La sospensione dell’IMU non è generale e riguarda solo determinate tipologie di immobili che sono:
A tale elenco sono da aggiungere le pertinenze delle abitazioni principali (in base alle norme IMU una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7).
Nessuna novità per le aree edificabili che dovranno essere tassate per intero fin da subito nonostante la crisi del settore immobiliare e i valori elevati attribuiti alle aree e costantemente rivalutate dai Comuni.
L’esigenza di far cassa è però troppo forte: che senso ha far pagare l’IMU sugli altri immobili se entro 90 giorni sarà modificata l’intera disciplina? Non poteva essere più agevole una rivisitazione complessiva e differire il pagamento dell’IMU per tutti?
Per tutelare i professionisti ed i centri di elaborazione dati interessati alla determinazione dell’IMU non era auspicabile una proroga almeno alla fine di settembre in modo da garantire i tempi necessari per l’assimilazione delle eventuali novità normative?
Questo provvedimento, sbandierato come un successo politico ed amministrativo, è una farsa. L’ennesima. Ed ha gli stessi volti delle precedenti.
La PEC rappresenterà in futuro il canale ordinario di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini ma anche lo strumento per lo scambio di corrispondenza commerciale.
Entro la fine di giugno tutti i possessori di partita IVA dovranno comunicare al registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Lo scopo della pubblica amministrazione è quello di formare un registro delle caselle di posta certificata (domicilio elettronico) elettronici di tutti i contribuenti. L’INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) dovrà consentire a chiunque di reperire i recapiti telematici di professionisti ed imprese. I dati necessari per la composizione del registro saranno reperiti dal registro delle imprese (per ditte individuali e società) e presso gli ordini professionali per i liberi professionisti.
Con un apposito decreto datato marzo 2013 a partire dal 10 maggio 2013 doveva essere disponibile il nuovo sito di pubblica consultazione. Trascorsi alcuni giorni dalla scadenza ancora non è noto l’indirizzo al quale accedere per la consultazione delle PEC di imprese e professionisti.
Per la completezza dei dati relativi alle PEC delle imprese individuali sarà comunque necessario attendere la fine di giugno, termine ultimo per l’attivazione delle caselle PEC.
L’elenco sarà suddiviso in due parti scindendo le imprese dai professionisti.
La procedura di comunicazione della posta elettronica certificata al registro delle imprese può essere sintetizzata in due passaggi:
Per il completamento della procedura di comunicazione al registro delle imprese è necessario essere in possesso della firma digitale. Coloro che ancora non sono dotati di firma digitale dovranno rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati al registro delle imprese.
Alcuni certificatori offrono la PEC gratuita solo per il primo anno. Per gli anni successivi la PEC sarà a pagamento! Queste caselle sono idonee per essere comunicate al registro delle imprese.
Bisogna fare attenzione alla casella di posta certificata offerta gratuitamente ai cittadini dal governo!
La CEC-PAC, la pubblicizzata e sbandierata PEC gratuita al cittadino, creata per agevolare la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, non è idonea per essere comunicata al registro delle imprese! Questa tipologia di casella di posta elettronica è idonea esclusivamente solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione dal privato cittadino!
Il cittadino, in quanto titolare di impresa, non può utilizzare la PEC personale e dovrà dotarsi quindi di una PEC aziendale (a pagamento) da comunicare al registro delle imprese. Inutile ridondanza!
La CEC-PAC resta un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino: per nessuna ulteriore comunicazione è possibile utilizzare questa casella di posta elettronica certificata. Per questi motivi la CEC-PAC non può essere iscritta nel Registro Imprese.
Sul lavoro occasionale accessorio abbiamo dedicato un post alcuni giorni fa: in quell’occasione ci siamo soffermati sui chiarimenti offerti dall’inps in merito alla nuova disciplina del lavoro accessorio in seguito alla riforma Fornero.
Come già accennato, la riforma Fornero ha cercato di riordinare la disciplina che si era aggrovigliata in una serie di vincoli ed eccezioni che ne scoraggiavano l’utilizzo o che facilmente sfociavano nell’abuso: uno strumento che doveva semplificare e disciplinare piccole prestazioni difficilmente riconducibili in altre tipologie contrattuali, era diventato confusionario e complesso.

Su questo punto è intervenuta l’INAIL che svolge ancora un ruolo determinante in materia. Come per la previgente disciplina, anche in seguito alle modifiche apportate al lavoro occasionale accessorio dalla riforma Fornero, resta in vigore l’obbligo di comunicazione preventiva. L’INAIL richiede le seguenti informazioni:
Al committente permane l’obbligo di comunicare all’Inail le variazioni intervenute durante lo svolgimento della prestazione e gli annullamenti della dichiarazione.
Le modalità di comunicazione all’INAIL dei dati sono differenti a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro (troppo facile altrimenti!):
Gli istituti si stanno mobilitando per la semplificazione di questi adempimenti agevolando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Qui di seguito gli ulteriori i chiarimenti dell’INAIL
Per completezza di informazione in materia di lavoro occasionale accessorio, così come modificato dalla Riforma Fornero, si pubblica in allegato anche la circolare n. 4 del 2013 con cui il ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori i chiarimenti sui nuovi aspetti del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in una circolare un vademecum sulla riforma Fornero rivolto agli ispettori e a tutti coloro che operano sul mercato del lavoro per chiarire alcuni punti della riforma.

Il vademecum si sofferma sul nuovo contratto a tempo determinato acausale per il quale si ribadisce che:
Il vademecum si sofferma sull’apprendistato e sulla mancanza del libretto formativo dell’apprendista che può essere sostituito con l’annotazione su un registro del datore di lavoro. Le sanzioni connesse a violazioni sulla presenza del tutor sono solo di natura amministrativa e non hanno effetti automatici sul rapporto di apprendistato
Ulteriori chiarimenti arrivano in tema di collaborazioni a progetto per le quali si ribadisce la fondamentale importanza di uno specifico progetto collegato ad un risultato finale valutabile oggettivamente. Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore ed il compenso deve essere erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale e congruo rispetto al contratto collettivo di riferimento.
Qui di seguito il vademecum sulla riforma Fornero con gli altri punti affrontati:
In merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è intervenuta l’INPS che con la circ. 29.3.2013 n. 49, ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina in riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero.

Il lavoro occasionale accessorio è stato è inteso come l’insieme di quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi superiori ad € 5000,00 con riferimento alla totalità di committenti.
Prima della riforma l’applicazione del lavoro occasionale accessorio era diventato un percorso ad ostacoli tra soggetti che avevano accesso ed altri che dovevano essere esclusi con margini non sempre netti ed evidenti.
L’INPS si sofferma sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio che ora non prevede limiti di carattere soggettivo, né oggettivo (con l’eccezione del settore agricolo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
In merito alle caratteristiche dei nuovi buoni lavoro l’INPS precisa quanto già affermato dal Ministero del lavoro. Essi devono intendersi:
Si resta in attesa della definizione di nuove modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.
Il lavoro accessorio può ora essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto. L’INPS però precisa che:
In merito ai committenti la circolare definisce
Alcune condizioni specifiche sono riservate al settore agricolo, si distingue tra:
Ai fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, è previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
Proprio in merito ai limiti economici l’INPS annuncia nuove procedure per il controllo del superamento dei limiti che con la nuova disciplina sono molto più stringenti.
Qui di seguito la corposa circolare INPS con le nuove disposizioni in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio.
La Cloud VPS, Virtual Private Server, è un sistema raccomandabile, privo di pericoli e protetto, fondato sul web e al quale le aziende possono avere accessibilità da qualunque luogo con dei server adeguati e con un browser web e contenendo il budget dal momento che usano solo minime risorse.

Tali sistemi possono essere utilizzati in una soluzione di desaster recovery. Con i sistemi VPS cloud, i proprietari di piccole e medie imprese non sono costretti a firmare dei contratti, giungendo ad una massima flessibilità per la gestione di sistemi virtuali. Diverse aziende usufruiscono del servizio VPS cloud per sistemi di storage.
I file che vengono inseriti all’interno di questa nuvola, vengono poi copiati su più server differenti; per questo presupposto tale processo dona un’alta tutela per i dati che vengono catalogati. La cloud VPS possiede possibilità tali da non consentire uno sovraccarico di file in un server. Affinche un servizio di hosting VPS sia credibile, si ha la necessità di esaminare che i suoi rapporti siano crittografati a 256 bit o a tecnologia SSL superiore.
Server Dedicati
Al contrario un server dedicato è in pratica il noleggio di un server che si trova concretamente collocato in un hosting provider, è una apparecchiatura non condivisibile con altri consumatori, è ad uso riservato a differenza di ciò che accade di consueto.
I server dedicati hanno un prezzo più alto rispetto alle cloud VPS e tali prezzi derivano dalle peculiarità del server dedicato, le quali, possono mutare a seconda del server e anche in base al sistema operativo sul quale far ruotare il servizio web e dalla ram, dall’ hard disk e dal cpu.
Qualsiasi server dedicato da la opportunità di ricevere più siti web. Il server dedicato può essere completamente connesso e configurato in modo remoto e quindi non c’è necessità di giungere fisicamente al proprio hosting provider. Con il contratto di noleggio si ricevono segnalazioni riguardo tutti i servizi di controllo per le eventualità pertinenti al server dedicato e con i relativi tempi massimi per acquisire l’intervento e per la durata di questo.
Con l’introduzione del meccanismo degli acconti per le patrimoniali estere si é reso necessario un aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle IVIE (imposta valore immobili esteri) e dell’IVAFE (imposta valore attività finanziarie estere).

La partenza ritardata di un anno dell’Ivie e dell’Ivafe che lo Stato ha provveduto ad incassare come acconti per il 2012.
L’agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013, ha aggiornato i codici tributo già istituiti e all’introduzione dei codici per il versamento degli acconti.
Di seguito il riepilogo dei codici tributo con le definizioni aggiornate:
Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’Ivie e dell’Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E istituisce i seguenti codici tributo:
Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina IMU per rendere più agevole il compito dei contribuenti.

La risoluzione n. 5 del DEF ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell’acconto.
La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione Imu.
Con il decreto legge 85 é stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un’unica scadenza annuale. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell’obbligo di dichiarazione, con le nuove disposizioni é possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno. Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un’unica scadenza per l’assolvimento dell’obbligo.
L’efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio. Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell’anno precedente.
La seconda scadenza per i comuni é il 9 novembre per l’invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
Per comprare casa senza rischi è vivamente consigliabile chiedere una visura catastale dell’immobile che avete intenzione di acquistare.

La visura catastale è infatti un documento grazie al quale potete ottenere tutte le informazioni relative ad un bene immobiliare come ad esempio il suo effettivo valore e le condizioni giuridiche attinenti ad esso, analizzando anche la similarità tra lo stato effettivo della casa ed i grafici in vigore al Comune.
Con la pretesa di una visura catastale acquisirete le planimetrie, la mappa catastale, i dati reddituali dei beni immobili e di tutti i terreni per il pagamento dell’IMU ed anche gli atti di perfezionamento catastale. Il Catasto è amministrato dall’Agenzia del Territorio e non è probatorio, in altre parole ai fini di una negoziazione, o nei termini di una qualunque contestazione, il catasto non deve essere interpellato.
Oggi si ha la possibilità di evitare le lunghe e fastidiose file al Catasto e quindi collegarsi ad internet consultando siti web specifici e ben strutturati, grazie ai quali è possibile ottenere il tipo di visura richiesta introducendo i dati di identificazione catastale e cioè la sezione, il Comune, ecc.. , la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile e il vostro codice fiscale nei campi di ricerca del modello predefinito.
E’ eventualmente possibile domandare anche altre varietà di visure ognuna delle quali è ottenibile collegandosi ad internet. Sareste in grado, di conseguenza, anche di chiedere la visura camerale che è un atto che conduce di nuovo ai dati attinenti ad una azienda così come esce dal Registro delle Imprese conservato dalla Camera di Commercio.
All’opposto la visura ipotecaria è concretizzabile sia su un soggetto che su un appartamento. Le visure ipotecarie, contrariamente a quelle catastali, non hanno la convenienza di essere acquisite con un’ unica ricerca nazionale ma si deve necessariamente mettere in pratica un’analisi di confronto di ogni singola Conservatoria.
Ricordate quindi alla Visura catastale prima di azzardarvi nell’acquisto di un immobile, in tal modo potrete beneficiare della casa dei vostri desideri in maniera tranquilla.
Attraverso questo sito potrai vedere raggruppati la migliore selezione di pagine web.
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