Mentre la Commissione Giustizia del Senato continua l’esame (iniziato il 21.04.10) e la discussione del DDL 957 (c.d. Condiviso Bis) vogliamo riportare una presentazione del disegno di legge fatta dallo stesso prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006 quanto di questa nuova proposta.
Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura della questione affidamento come mera rivendicazione maschile. “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura”.
Le novità introdotte dall’affidamento condiviso – illustrate a fondo nell’omonimo libro di Maglietta, appena ripubblicato in edizione aggiornata - sono tante e importanti.
Da un lato si introduce il concetto di doppio riferimento abitativo e si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile – tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso” dalla sua vita.
Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi vengono spesi. Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la madre mantengono “direttamente” il figlio, ciascuno per i capitoli di spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e decide.
L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla ripartizione dei capitoli.
In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.
Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in cui l’idea della bigenitorialità è da più…
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Paga i danni morali all’ex coniuge il genitore affidatario che impedisce, anche per una sola volta, il diritto di visita ai figli. La Corte di cassazione, con la sentenza di oggi 01/09/2010 ribadisce l’importanza del rapporto costante con il genitore separato che ha perso l’opportunità di convivere con i propri figli e dimostra come disattendere le decisioni prese dal giudice civile in tema di affidamento e patria potestà possa costare caro.
Gli ermellini hanno, infatti, confermato la condanna a 3mila euro di risarcimento decisa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di una madre che si era sottratta all’obbligo, imposto in sede di separazione, di far esercitare al padre di una quattordicenne il diritto di visita. Una inottemperanza – spiega la Cassazione – che deve essere punita anche se si verifica una sola volta.
Ancora più grave dunque il caso della signora che ripetutamente aveva sottratto l’adolescente agli incontri con il padre ostacolando in questo modo – sottolinea il collegio – lo stabilirsi di rapporti affettivi della figlia con il papà. La signora ha invocato invano la scriminante dello “stato di necessità” che, a suo avviso, aveva determinato la sua scelta, basta sul timore - non condiviso dagli assistenti sociali - di comportamenti scorretti dell’ex marito. La “disobbedienza” alle decisioni adottate dal giudice civile è costata dunque alla ricorrente 3mila euro di risarcimento di «danno morale per aver reso difficoltoso il rapporto tra il padre e la figlia», oltre a 2mila euro di spese legali.
Qua copia della sentenza: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/09/sentenza-corte-cassazione-visita-figli.pdf
Fonte: www.ilsole24ore.com
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