
Si tratta sicuramente di un importante segnale. Vediamo ora le ripercussioni che avrà sull’eterna lotta tra i difensori ad oltranza dei diritti d’autore e quello che ormai è uno strumento di condivisione potenzialmente utilizzabile in modo costruttivo anche dalle case di produzione. ITunes e vari artisti hanno già mostrato come
Di seguito l’Ordinanza:
Tr. riesame Bergamo Ord. 24 settembre 2008 7 ottobre 2008
Art. 321 c.p.p. – modalità di esecuzione del sequestro preventivo su risorse di rete – ordine di blocco delle risoluzioni DNS agli operatori italiani – -applicabilità tramite art. 321 c.p.p. – non sussiste
Repubblica Italiana
Tribunale di Bergamo Sezione penale del dibattimento in funzione di giudice del riesame ordinanza di accoglimento di riesame avverso sequestro preventivo – art. 324 c.p.p. –
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Il Tribunale di Bergamo, composto dai Magistrati:
dott. Vittorio Masia Presidente
dott. Stefano Storto Giudice Rel.
dott. Marialuisa Mazzola Giudice
letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di S.K.P. Ed altri per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 171 ter co. 2 lett a bis) L. 633/41 ed esaminata la documentazione;
udite le parti all’udienza in data 24.9.2008;
premesso che, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 1.8.2008 il GIP di Bergamo disponeva il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org, disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti – anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003 – l’accesso:
all’indirizzo www.thepiratebay.org;
ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo; all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità ed in futuro;
rilevato che con ricorso ex art. 324 c.p.p. e successiva memoria depositata il giorno dell’udienza, i difensori di S.K. chiedevano la revoca del sequestro, eccependo nullità di ordine processuale; difetto di giurisdizione; insussistenza del fumus delicti; nonché falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p., degli artt. 14/17 D.L.vo 70/03 e della direttiva 2000/31/CE;
ritenuto
che non può allo stato revocarsi in dubbio la sussistenza del fumus delicti (quantomeno secondo la tipicità dell’art. 171 co. 1 lett. a bis) L. 633/41), alla luce di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che riferisce di un elevatissimo numero di contatti al sito in questione registrati sul territorio nazionale (in termini di alcune centinaia di migliaia); che tali contatti, per specificità, l’evidenza e l’ampiezza dell’offerta contenuta nel sito oggetto di cautela, devono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in una significativa parte, all’acquisizione in rete di beni protetti dal diritto di autore, in violazione delle norme a presidio dello stesso;
che in proposito a nulla rileva il fatto che tali beni non siano nella diretta disponibilità degli indagati, ma collocati in archivi contenuti in apparecchi elettronici di altri soggetti, dal momento che solo le informazioni contenute nel sito in questione (nel quale si trovano le chiavi per accedere agli archivi di cui sopra e attingerne direttamente documenti) consentono la realizzazione di quei contatti in numero esorbitante cui fa riferimento la Guardia di Finanza;
che in tale contesto risulta del tutto evidente come gli indagati, attraverso il sito www.thepiratebay.org, quantomeno mettano a disposizione del pubblico della rete opere dell’ingegno protette, condotta astrattamente rispondente alla tipicità dell’art. 171 citato; che, riconosciuto il fumus per come esposto, deve altresì affermarsi la sussistenza del periculum, dovendosi in proposito osservare che l’elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l’attualità della commissione del delitto ipotizzato; che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all’affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana;
considerato
che occorra ora esaminare il profilo inerente alla falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p., che, in quanto attinente al merito, ha natura assorbente degli ulteriori profili eccepiti;
ritenuto
che le misure cautelari – e segnatamente i sequestri, secondo l’ordinamento processuale penale – hanno carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto atipico quale quello di cui all’art. 700 c.p.c.;
che di conseguenza non è giuridicamente possibile emettere sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l’istituto fu concepito;
che il sequestro preventivo ha una evidente natura reale (come peraltro fatto palese dallo stesso nomen iuris del genere al quale esso appartiene), in quanto si realizza nell’apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, che sottrae il bene alla libera disponibilità di chiunque;
che dunque l’ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento;
considerato
che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall’Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone; che tale decreto (pur astrattamente in linea con la previsione degli artt. 14 e ss. D.L.vo 70/03), lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione;
ritenuto
che l’uso del tipo di cui all’art. 321 c.p.p., quale inibitoria di attività, non può però essere condiviso, in quanto produce l’effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché il sequestro deve essere annullato;
PQM
visti gli artt. 321, 322 e 324 c.p.p.
annulla
il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.8.2008 dal GIP di questo Tribunale. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 24 settembre 2008
F.to I Giudici
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Al Pubblico Ministero Giancarlo Mancusi
All’avv. Giovanni Battista Gallus del Foro di Cagliari anche per S.P.K.
All’avv. Francesco Paolo Micozzi del Foro di Cagliari
Al GIP dott.ssa Mascarino
Secondo l’ISS basterebbe una chiacchierata D tre minuti con il proprio medico D base per fare il primo passo contro il fumo. Le nuove “linee guida per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo”, promosse dal Ministero del Welfare, mettono in primo piano la figura del Medico D base che dovrà informare il paziente sui danni [...]
Nomi D spicco del panorama musicale italiano ed internazionale in
arrivo fra la fine del mese e novembre al Palalottomatica.
Ad aprire la stagione 2008 / 09 dei grandi concerti romani al Palaeur
sarà il 26 Settembre il concerto dei Queen, band inglese che ha lasciato
un segno indelebile nella storia recente del pop – rock.
Guidato da Brian May [...]

Non fosse capitato qualche giorno dopo quello che ho scritto nel post precedente relativamente alle pubblicità demenziali e al dubbio se i creativi che ne sono gli artefici ‘ci fanno o ci sono’, avrei lasciato perdere di riprendere la discussione classificandola come l’ennesima ‘bega da blog’.
La discussione inoltre è piuttosto accesa e l’argomento delicato. Ma la vicenda sviluppatasi in occasione della BlogFest che si è recentemente tenuto a Riva Del Garda e che ha coinvolto il creativo Vicky Gitto e l’immancabile MCC (Marco Camisani Calzolari) rientra nel discorso che avevo appena concluso e quindi, mi sembra un’ottima conferma del dubbio che avevo sollevato qui.
In soldoni il tutto ruota intorno all’intervento di Vicky Gitto alla BlogFest, in occasione del quale ha affermato come Bin Laden si è dimostrato un creativo eccezionale, ottenendo una pressione incredibile sui media con un intervento fuori dagli schemi tradizionali.
Ora, che nel caso di Bin Laden si sia trattato di un intervento fuori dagli schemi è indubbio, e che ne avremmo tutti fatto volentieri a meno è altrettanto indubbio.
Mi sembra inoltre superfluo ribadire che non vi è nulla da ammirare in un soggetto come Bin Laden che si spera vivamente sia stato polverizzato in occasione della ritorsione americana.
Al di là comunque di queste ovvie e doverose precisazioni, mi hanno lasciato basito le diverse prese di posizione sull’accaduto che come al solito, spaziano dall’indignazione, all’isterismo e al perdersi in dettagli insignificanti.
Ho visto l’intervento di Gitto e concordo sul fatto che la presentazione non è stata delle migliori e che per il colpo di scena che si apprestava a realizzare sarebbe stata necessaria una capacità oratoria superiore.
Gli concedo che forse il parlare non è la forma comunicativa con la quale è abituato ad esprimersi al meglio. Ma il perdersi a ‘pignolare’ sulla qualità delle slide o sull’oratoria del Gitto per bocciare il tutto mi sembra un po’ come il voler gettare il bambino con l’acqua sporca.
Nell’intervento di Gitto infatti, considerato globalmente, vi sono concetti che potrebbe valer la pena di approfondire.
Prendiamo per esempio l’uscita incriminata su Bin Laden? Siamo proprio sicuri non sia stata voluta e cercata? Il dubbio a me rimane.
Con una sola frase, sicuramente ‘fuori dagli schemi’ ha suscitato un vespaio mediatico non banale, proprio attraverso il mezzo che ha preso in esame nel proprio intervento.
Cercate un po’ oggi su Internet il nome del creativo in questione e potrete verificare immediatamente come sia riuscito a conquistare spazio media, senza spendere una lira (ops un euro).
Mi sembra che nel suo intervento abbia detto che oggi è importante guadagnarsi spazio media piuttosto che acquistarlo.
Beh, se effettivamente la cosa era voluta, mi sembra ne abbia anche fornito una dimostrazione non banale.
Per quanto riguarda Bin Laden è comunque indubbio che abbia fortemente cercato di conquistare una risonanza mediatica più ampia possibile, e mi sembra che altri abbiano già effermato, analizzato e confermato la cosa evidenziando come non sia stato casuale il ritardo del secondo aereo.
Tutto il mondo infatti ha avuto il tempo necessario per filmare ogni dettaglio dell’arrivo e dell’impatto del secondo aereo.
Casualità? In un evento drammatico come quello dell’11 settembre dove è stata dimostrata una precisione e un coordinamento maniacale mi sembra un po’ difficile da credere.
Credo piuttosto che la difficoltà o la mancanza di esperienza oratoria del sig. Gitto abbiano ‘coperto’ il concetto che voleva evidenziare. Sempre ovviamente che la cosa non sia stata voluta e cercata a priori.
Nella ridda di discussioni che ne sono seguite si sono poi persi altri concetti che invece mi sembrano più interessanti delle disquisizioni sulle caratteristiche degli ammortizzatori frontali di Selvaggia Lucarelli, attuale compagna del creativo lapidato.
Interessante ad esempio la risposta a una domanda su come mai nel nostro paese, il livello creativo dei messaggi pubblicitari sia arretrato rispetto ad altri paesi.
Il concetto espresso da Vicky Gitto, sostenuto secondo lui da quanto gli è stato espresso da interlocutori stranieri è che i clienti italiani sono troppo abituati alla qualità mediocre dei messaggi promozionali veicolati attraverso i media classici, dai quali hanno ottenuto risultati che gli giustificano il desiderio di riportarli così come sono anche sul Web.
Tentare di applicare schemi differenti, contemporanei e troppo avanzati, disorienta i clienti italiani e non ne viene recepita la potenzialità.
Insomma, come troppo spesso avviene nella cosidetta blogsfera, tra il sito di Camisani Calzolari e affiliati e quello di Selvaggia Lucarelli e ammiratori si è scatenata una guerra di interventi che rasentano la maleducazione e l’isterismo.
Anche in questo caso non si capisce se come al solito qualcuno sta cercando di cavalcare l’onda per ottenere visibilità.
Spiace comunque vedere come eventi e argomenti che meriterebbero di essere discussi e analizzati con un certo distacco si trasformano in liti condominiali e ci si perde nei dettagli.
Personalmente, della qualità delle slide, delle poppe della Lucarelli o della qualità oratoria di Gitto me ne frego.
Del fatto invece che forse in Italia il livello qualitativo della comunicazione possa essere più basso di quello di altri paesi a noi vicini mi preoccupa di più e forse andrebbe approfondito.
In ogni caso il dubbio mi è rimasto: in genere i cosidetti creativi ci sono o ci fanno?
Se le urne confermeranno i sondaggi, Israele potrebbe avere, D nuovo dopo 34 anni, un Premier donna. Si tratta dell’attuale Ministro degli Esteri Tzipi Livni.
Articolo preso dal quotidiano gratuito “Leggo” del 17 Settembre 2008.
Altri premier donna al mondo?
http://stvenworldnow.wordpress.com/2008/03/23/pakistan-il-parlamento-ha-un-presidente-donna/
Deve essere “riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto D non
curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio D morte”.
Così la Suprema Corte ha sentenziato il ricorso D un testimone D Geova
contrario a ricevere trasfusioni D sangue in caso D pericolo D morte.
Articolo tratto dal giornale a distribuzione gratuita “Leggo” del 17 Settembre [...]
L’ Ausl D Bologna ha vietato piercing e tatuaggi su apparati genitali,
palpebre o capezzoli.
Le norme saranno in vigore dal 1 Ottobre 2008.
Articolo tratto dal quotidiano a distribuzione free “Metro” del 17 Settembre 2008.
Sono stati assolti da un tribunale inglese sei attivisti D Greenpeace
sotto processo per danni fatti ad una centrale a carbone.
La Corte ha riconosciuto il principio che “la difesa del clima non è reato”.
Insomma la minaccia climatica “giustifica” azioni illegali o quanto meno
le rende pari alla distruzione ambientale fatta dall’uomo sinora.
La.St.
[...]
Siglata nella Capitale Harare la divisione del potere in Zimbabwe.
Hanno firmato il Presidente Mugabe, il leader dell’opposizione Morgan Tsvangirai e Arthur Mutambare, capo D un gruppo uscito dall’opposizione.
Articolo preso dal free press “24″ del 15 Settembre 2008.
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