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Lavoro

Prendendo spunto da un’idea di BBS-Italia, Progetto Lavoro, spin off di CSAD di Bari (Società di formazione) ha organizzato a Bari un incontro per discutere della possibilità di definire delle linee guida per una futura certificazione delle aziende che utilizzano sistemi di gestione dei comportamenti.
L’iniziativa è stata realizzata l’8 Luglio, a margine del Progetto Efesto, tramite il quale CSAD ha raggiunto significativi obiettivi di comunicazione sulla Sicurezza sul Lavoro per la Regione Puglia.
L’iniziativa ha avuto larga adesione, con la partecipazione ai livelli locali più alti di Confindustria, Sindacati, ASL, ISPESL, Università, Consulenza ecc.
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU http://www.bbs-italia.it/

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Il Presidente della Repubblica, rinnova il dolore per le vittime della tragedia nella quale persero la vita 262 lavoratori tra cui 136 italiani, il presidente del Senato Schifani, seconda carica dello Stato, ne sottolinea l’importanza affinchè eventi come quello dell’8 agosto 1956 non si verifichino mai più. Presupposto fondamentale, aggiunge, è il completo rispetto delle regole che vedono il lavoratore al centro dell’universo aziendale.
La FIRAS - SPP partecipa il lutto di un giorno come questo che sarà tramandato ai posteri come uno degli eventi più tragici che ha colpito la nostra nazione.
Ora più che mai è incessante il nostro impegno per il rispetto delle regole affinchè gli ennesimi rimandi ad importanti disposizioni come quella recentissima dello stress da lavoro correlato, non siano monito per le aziende per una elusione delle disposizioni prevenzionali.
Ora più che mai il nostro impegno affinchè il sacrificio delle vittime italiane non resti chiuso nelle pagine di storia ma diventi monito ed incentivo affinchè così tragici eventi ci ricordino sempre il prezzo della elusione e della superficalità nella tutela del lavoro.
Ufficio Giuridico FIRAS-SPP
Fabrizio Bottini

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È disponibile in formato elettronico l’opuscolo “Capire la Sicurezza” a cura di Domenico Mannelli, direttore dell’Ispesl di Potenza.

Il documento propone con cento domande e cento risposte che illustrano i principi che sono alla base della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore e della legislazione di riferimento.

Domande e risposte di questo utile strumento sono chiare e semplici, rendendo comprensibile cosa fare anche ai non addetti ai lavori.


A cura dell’ing. Domenico Mannelli, direttore Ispesl Potenza

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Inviamo di seguito il comunicato stampa sul bilancio delle morti bianche dei primi sette mesi del 2010 elaborato dal nostro Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (il monitoraggio e l’elaborazione statistica nazionale degli infortuni aggiornato in tempo reale).
Sono 308 le vittime dall’inizio dell’anno. Le donne nel mese di Luglio quasi raddoppiano il dato delle morti rilevato da gennaio a giugno.
La Lombardia tiene il triste primato con il 15,6 per centro dei decessi, seguita da Veneto (11 per cento), Puglia (8,1 per cento). Tra i 50 e 60 anni si conta il maggior numero di morti. l’ 8,2 per cento sono stranieri. L’agricoltura il settore killer dove si verifica il 37,3 per cento degli incidenti. Intanto il Lazio è la regione con l’incidenza di infortuni mortali minore rispetto alla popolazione lavorativa, seguita da Toscana, Piemonte e Emilia Romagna. In Molise l’incidenza piu’ elevata, con Valle D’Aosta, Abruzzo e Trentino Alto Adige.
Augurandomi che il materiale possa trovare pubblicazione, Vi ringrazio e Vi auguro buon lavoro.
Annamaria Bacchin
Ufficio Stampa - Dott.ssa Annamaria Bacchin

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A proposito di Teknostress..

7 Aug 2010 In: Lavoro

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Gli interventi di manutenzione possono mettere a repentaglio l’incolumità e la salute dei lavoratori; al tempo stesso, la manutenzione deve essere eseguita per evitare che più lavoratori siano esposti a rischi. I datori di lavoro che non effettuano la manutenzione sulle loro attrezzature o che non si attengono alle procedure di sicurezza di un impianto rischiano guasti catastrofici.

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FederFormatori è la quinta associazione ad aderire a UnionProfessioni, è ufficiale l’adesione del sindacato italiano dei formatori per la sicurezza sul lavoro: un trampolino di lancio per l’organizzazione dei formatori certificati.

vai alla notizia sul blog dei formatori certificati : www.articolo37.it


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E’ entrata in vigore il 31 luglio 2010, dopo la pubblicazione sulla G.U. della legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010.

Tra le modifiche:

- proroga dal 01/08/2010 al 31/12/2010 del VDR su Rischi STRESS lavoro-correlati per tutte le aziende, prevista all’articolo 8, comma 12;

- proroga di 12 mesi per i decreti sulla P.A. -proroga di 12 mesi anche del termine per l’emanazione dei decreti attuativi che riguardano larga parte della P.A. (articolo 3, comma 2 del D.Lgs 81/2008, già più volte rinviati).

- introdotta anche la “SCIA” (Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all’inizio di attività imprenditoriali.

La Legge 122/2010 è pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale n 176 del 30/7/2010

Dr. Fabio De Marchi


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L’Inail modifica l’art. 24 del D.M. 12/2000 (riduzione del premio per miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro). Novità per percentuali di sconto, scadenza e ampliamento dello spettro dei possibili interventi ( fonte:Punto Sicuro )

A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato la delibera n. 79/10, che modifica l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.
Le modifiche sono state ritenute necessarie:
“- per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;
- per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;
- per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all’evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;”
Il documento, trasmesso al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di sconto collegate alle diverse dimensioni aziendali e tengono conto, con valori percentuali maggiori, delle esigenze delle PMI.
Il nuovo testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000:
Art. 24
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori - anno Riduzione
Fino a 10 30 %
Da 11 a 50 23 %
Da 51 a 100 18 %
Da 101 a 200 15 %
Da 201 a 500 12 %
Oltre 500 7 %
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d’inammissibilità, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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