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In: Finanza
La crisi che ha colpito le borse di tutto il mondo ha causato la rovina di molti investitori. Le ultime vicende finanziarie ci hanno insegnato che conviene puntare su un settore solido che non conosce scandali: investire nelle valute. Chi compra e vende valute non rischia di rovinarsi.



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La prima cosa da fare dopo l’apertura di un blog è l’indicizzazione sui principali motori di ricerca, in particolare il più importate ( Google ).

In questa guida per indicizzare un blog su Google, ti spiegherò passo per passo tutti i passaggi da eseguire per segnalare ad esso tutti i contenuti del blog.

Continua a leggere


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Configurare Windows live Writer

2 Sep 2010 In: Informatica

Se hai appena aperto un blog su piattaforma blogger ti consiglio vivamente di utilizzare Windows live Writer per scrivere i contenuti ( post ) che andrai a pubblicare sul blog.

Per utilizzare Windows live Writer è necessario configurare l’account del blog, ma vediamo una cosa per volta.

Per prima cosa scarica Windows live Writer

Installa Windows live Writer sul tuo pc successivamente apri il programma.

Come configurare Windows live Writer per piattaforma Blogger.

Dal menu blog fai click su Aggiungi Account blog…

livewriter1

Attualmente Windows live Writer di default non dispone della piattaforma blogger, quindi nella nuova finestra che compare sullo schermo seleziona la voce Altro servizio blog, clicca su Avanti.

2

Nella casella Indirizzo Web del blog Inserisci URL del tuo blog, Invece nella casella Nome utente e Password utilizza i dati che usi normalmente per accedere alla piattaforma blogger. A termine della procedura clicca su avanti.

3 

Attendere il processo di Impostazione del tuo blog.

4

A termine del processo di impostazione del blog clicca sul pulsante fine assicurandoti che la voce “passa subito a questo blog” sia spuntata.

5

Windows live Writer permette inoltre di gestire più blog ripetendo la stessa procedura elencata qui sopra.

Per passare da un blog all’ altro ti basterà selezionare il blog dal menu blog presente sulla barra dei menu.


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La Napolitania con il modello svedese.

2 Sep 2010 In: Web Personali


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Oggi la nostra Avvocatessa Sara Gargiuolo risponde alla domanda di un nostro lettore. Ecco la domanda:

Ho realizzato un sito web (pagato regolarmente) un paio di anni fa per un cliente.
In seguito ho realizzato altri lavori di aggiornamenti e grafica per il solito cliente che sono rimasti insoluti per 1 anno circa.
Data la personalita’ arrogante del cliente ho rimosso gli aggiornamenti eseguiti ed anche alcune parti sensibili al cliente del lavoro originale (quello pagato).
Il cliente oltre a non voler pagare minaccia via legali perchè rivuole alcuni contenuti a lui sensibili.
Il lavoro è stato pagato come “Prestazione Occasionale” con la dicitura “realizzazione sito web” senza nessun accenno ai contenuti.
Posso ignorare le minacce del cliente?
Mi piacerebbe lasciargli il sito online ma senza alcune parti a lui sensibili sensibili finche non pagherà i lavori postumi al sito ed insoluti.
Grazie.

Sara suggerisce prudentemente di non lasciarsi andare a tali gesti, poichè poco legali, dato che ci si è impegnati con un contratto a fornire una certa prestazione di lavoro, seppure occasionale. E ciò anche se sulla fattura non sia precisa esattamente l’effettiva natura del lavoro corrisposto.
Piuttosto suggerisce al lettore di rimettere online quanto oggetto della prestazione erogata ed agire invece per vie legali per farsi corrispondere quanto dovuto, seguendo le procedure classiche per non passare dalla parte del “torto” noi stessi.

____________
STUDIO LEGALE DE SARIO . Avv. Sara Luigia Gargiuolo
Via Monte Cristallo 1 20159 Milano
tel. 02.69.00.71.60 – fax 02.60.85.76.30
cell 3478856405 – e.mail: sara.gargiuolo@libero.it
bannersara Il cliente non paga: posso togliere i lavori eseguiti dal suo sito?

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Mentre la Commissione Giustizia del Senato continua l’esame (iniziato il 21.04.10) e la discussione del DDL 957 (c.d. Condiviso Bis) vogliamo riportare una presentazione del disegno di legge fatta dallo stesso prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006 quanto di questa nuova proposta.

Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura della questione affidamento come mera rivendicazione maschile. “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura”.

Le novità introdotte dall’affidamento condiviso – illustrate a fondo nell’omonimo libro di Maglietta, appena ripubblicato in edizione aggiornata -  sono tante e importanti.

Da un lato si introduce il concetto di doppio riferimento abitativo e si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile – tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso” dalla sua vita.

Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi vengono spesi. Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la madre mantengono “direttamente” il figlio, ciascuno per i capitoli di spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e decide.

L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla ripartizione dei capitoli.

In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.

Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in cui l’idea della bigenitorialità è da più…

[Questa è solo una preview dell'articolo. Collegati al sito per l'articolo completo: http://comunicazionecondiviso.blogspot.com
oppure clicca sul titolo]


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Fastweb: Swisscom, nessuna decisione

2 Sep 2010 In: Informatica

Su acquisto quote di minoranza


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